POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

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Sezione: POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
12 maggio 2009

LAVORO CON I VOUCHERS O "BUONI LAVORO"

File/s allegati all'articolo:
Con la L. n. 33/2009 è stata ampliata la possibilità di utilizzo del lavoro accessorio pagato attraverso il sistema a Vouchers o Buoni lavoro, peggiorando ulteriormente questo istituto con tutti i rischi che ne conseguiranno.

testo legge
IL NUOVO TESTO del D.LGS n. 276/2003 con le modifiche apportate dalla legge n. 33/2009 in tema di prestazioni occasionali di tipo accessorio

Capo II - Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti

Art. 70. - Definizione e campo di applicazione
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese
nell'ambito:
a) di lavori domestici;
b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
c) dell'insegnamento privato supplementare;
d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di
solidarietà anche in caso di committente pubblico (L. 33/2009);
e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da
parte di giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi
presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli
impegni scolastici"; (L. 33/2009)
f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di
cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al
turismo e ai servizi;
h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.
h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati. (L. 33/2009)

1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese,
in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di
prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto
stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre dalla
contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al
reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. (L. 33/2009)

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari,
configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per
tali le attività che non danno complessivamente luogo con riferimento al medesimo
committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.

3. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo
complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro. (L 80/2005)

ART. 72. ? Disciplina del lavoro accessorio
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite
autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è
fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro trenta giorni
dalla entrata in vigore del presente decreto e periodicamente aggiornato.
2. Tale valore nominale è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per
le attività lavorative affini a quelle di cui all'articolo 70, comma 1, nonché del costo di
gestione del servizio.
3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il
concessionario, di cui al comma 5, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal
beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi
imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di
lavoro accessorio.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4 bis, il concessionario provvede al
pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici
ed il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi, per fini previdenziali,
all'INPS, alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
in misura pari al 13% del valore del buono e per fini assicurativi contro gli infortuni
all'INAIL, in misura pari al 7% del valore nominale del buono e trattiene l'importo
autorizzato, dal Decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese.
4 bis. Con riferimento all'impresa familiare, di cui all'art. 70, comma 1, lettera g),
trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.
(L 80/2005)
5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il
concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei
contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa
del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle
agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lett. a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del
presente decreto.

Art. 73. - Coordinamento informativo a fini previdenziali
1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni
di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle
attività di lavoro accessorio disciplinate dalla presente legge, anche al fine di formulare
proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo
che precede, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
2. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa con INPS e INAIL, una relazione
sull'andamento del lavoro occasionale di tipo accessorio e ne riferisce al Parlamento.

Art. 74. - Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro
1. Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro
autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo
meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione
morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei
lavori.

Agenda appuntamenti

Al momento non ci sono appuntamenti in agenda.

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