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Sezione: UFFICIO VERTENZE
16 luglio 2009

IL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI VERTENZE

Premessa. Nel Direttivo nazionale della CGIL, del 29 gennaio, è stato approvata, a compimento dei lavori della Conferenza di Organizzazione, tra l'altro, la delibera relativa alle "Regole di gestione degli Uffici Vertenze e Legale" (UVL).
Frutto di numerosi interventi e di appassionate discussioni, le riunioni che si sono svolte anche nei nostri territori, in preparazione della Conferenza, hanno fornito delle fotografie interessanti sulla qualità e quantità del nostro servizio. Oltre diecimila controversie di lavoro instaurate nel Veneto dagli Uffici Vertenze, altrettanti lavoratori che sono passati per avere delle informazioni o delle prime consulenze, cifra approssimativa per difetto, in quanto non sempre statisticata, con un numero di nuovi iscritti che in media si aggira, nella nostra Regione, attorno ai tremila all'anno.
Per quanto ci riguarda, possiamo tranquillamente affermare che l'argomento del Regolamento degli Uffici Vertenze è sempre stato al centro dell'attività del Coordinamento degli Uffici Vertenze del Veneto. È ancora del 1998, l'adozione da parte della CGIL del regime fiscale degli "Enti non commerciali". Da quella data incomincia, infatti, dopo un'ampia discussione, sia a livello nazionale che regionale, l'opera di revisione delle linee guida esistenti in materia di regolamentazione dell'attività degli UVL che riguardavano, in particolare:

- il mantenimento con la/il lavoratrice/lavoratore assistito di un rapporto di iscrizione, per poter accedere al servizio ed ottenere l'assistenza;

- la sottoscrizione di un mandato da parte del lavoratore che regolamenta il rapporto di assistenza nella controversia di lavoro, sotto tutti gli aspetti, compresa la privacy.

In quest'ultimo caso, abbiamo dato come Regionale un contributo importante alla definizione del modello concernente il mandato, che otteneva, infatti, il consenso dell'amministratore nazionale della CGIL e del Coordinatore nazionale degli UVL.
Successivamente, iniziava la discussione sulla necessità di un aggiornamento del regolamento. Infatti, le regole esistenti necessitavano di modifiche, richieste sia dall'evoluzione del contesto normativo che dai cambiamenti delle modalità operative degli UVL.
Il Veneto, anche in questo caso, non si faceva trovare impreparato, tant'è che appena in possesso della documentazione, organizzava un incontro con i responsabili territoriali degli UVL, i responsabili organizzativi delle CdL, il coordinatore nazionale degli UVL e con il direttore regionale del Sistema Servizi.
Il dibattito, vivace ed approfondito, non portava, purtroppo, all'adozione di regole condivise, nonostante l'esigenza fosse sentita in ugual misura da tutte le realtà territoriali.
D'altra parte, la debolezza del Regionale era rappresentata soprattutto dalla mancanza di una precisa presa di posizione del Direttivo Nazionale della CGIL.
Ora, dopo l'approvazione del testo della delibera sulle regole di gestione degli Uffici Vertenze, si può dare attuazione al Documento conclusivo della Conferenza di Organizzazione, avendo ben presente che "le politiche tariffarie vanno coordinate regionalmente ed unitariamente nel territorio".

Delibera. Passiamo ad esaminare, in sintesi, la delibera attuativa n. 16, per la parte relativa alle "Regole di gestione degli UVL", composta da un testo principale sulle regole di funzionamento degli UVL e da tre allegati riguardanti:

- le condizioni di reciproco rapporto economico-organizzativo fra l'ufficio vertenze e il lavoratore ricorrente;
- il mandato e la privacy;
- la convenzione legale.

In questo intervento, per ovvie ragioni, ci limiteremo ad analizzare il primo documento, denominato "Regole di gestione degli Uffici Vertenze".
Il titolo I° riguarda le regole di funzionamento degli Uffici e comincia con l'ambito di applicazione, ricordando che la delibera si applica a tutte le strutture della CGIL che svolgono attività vertenziali siano esse confederali o di categoria (art. 1).
Si continua affermando che la CGIL assiste nelle vertenze i lavoratori che sono iscritti alla ns. organizzazione per tutta la durata della vertenza (art. 2).
L'attività di consulenza e controllo del rapporto di lavoro é gratuita. Nelle questioni di principio il sindacato non chiederà nulla all'iscritto, ma si assumerà o come camera del lavoro o come categoria, secondo l'importanza del caso, gli eventuali oneri derivanti dalla controversia. Nel caso di sanzioni disciplinari, impugnate davanti al Collegio di Conciliazione ed Arbitrato, eventuali spese saranno a carico dell'iscritto (art. 3).
Nel caso in cui la vertenza richieda spese eccezionali o sia particolarmente complessa, all'apertura della controversia l'Ufficio potrà chiedere un fondo spese (art. 4.1).
A livello regionale, in accordo con le CdL e le Federazioni di categoria verrà determinato il contributo da richiedere all'iscritto. In tale ambito si potrà definire sia una quota fissa, che in percentuale della cifra netta che l'iscritta/-o recupererà. Importo che la lavoratrice o il lavoratore conoscerà preventivamente (art. 4.2).
Per una corretta applicazione della richiesta del contributo sindacale, gli Uffici Vertenze dovranno predisporre una scheda di lavorazione della pratica, nella quale saranno riportati l'iter ed i tempi di lavorazione. A fronte dell'incasso del contributo dovrà essere rilasciata una ricevuta (art.4.4).
L'art. 5 si riferisce ai rapporti con le federazioni di categoria, di cui si dovrà tener conto, nella trattazione delle vertenze, del loro orientamento.
Segue il paragrafo dei rapporti con la CGIL nazionale (art. 6), dove si chiede, per le vertenze collettive, che riguardino questioni di principio, di fornire una tempestiva informazione alla Consulta giuridica e ai Dipartimenti di competenza.
L'art. 7 invita tutti gli Uffici Vertenze a dotarsi del programma applicativo scelto dalla struttura nazionale (LiveLink ContrattiVertenze), per la gestione delle pratiche (conteggi e statistica). Lavoro che proprio in questi giorni stiamo completando con l'installazione del programma negli ultimi due Uffici.
Si sottolinea quindi (art. 8) l'importanza della formazione per i nuovi operatori, in relazione alle novità normative e contrattuali.
Passiamo poi al titolo II°, "Regolazione dei rapporti tra UVL e legali".
Compito dei segretari delle CdL e dei responsabili degli UVL è quello di garantire la massima trasparenza dei rapporti tra avvocati e lavoratori.
In particolare, i legali della CGIL si dovranno attenere ai seguenti comportamenti:

- informare costantemente l'iscritta/-o sull'andamento della causa;
- seguire l'intero procedimento;
- presentare il ricorso al più presto, con precedenza per i licenziamenti (art. 10).

Ai responsabili degli UVL è affidato il compito di garantire che, nei rapporti tra iscritto e legale, siano seguite le seguenti modalità:

- quando la sentenza condanna la controparte alla rifusione delle spese ed onorari, il legale non chiede altro all'iscritto;
- quando la conclusione avviene tramite transazione, le spese legali dovranno essere richieste alle controparti. Nel verbale di conciliazione si dovrà fare distinzione tra onorari ed importo di spettanze del lavoratore;
- se l'esito della causa è negativo, l'avvocato rinuncia a chiedere all'iscritto il pagamento degli onorari di causa, tranne nei casi in cui l'esito negativo sia stato determinato, ad esempio, dal comportamento scorretto tenuto dall'iscritto. Per altre situazioni, rinvio al testo della delibera. Mentre, invece, merita di essere ribadito che nelle sentenze negative con condanna alle spese di controparte, quest'ultime sono a totale carico dell'iscritto.

Salto gli articoli riguardanti le procedure amministrative, penali ed esecutive (art. 11), e le procedure concorsuali e fallimentari. Non perché poco importanti, ma perché sono paragrafi molto tecnici, sui quali avremo occasione di ritornarci. Ricordo solo che se nel caso di procedimento davanti al TAR, l'avvocato può chiedere un fondo spese, nei processi penali le spese legali sono di norma a carico del lavoratore. Mentre nelle procedure fallimentari, quando le spese di giustizia non potranno essere recuperate dalla procedura, saranno coperte dall'Ufficio, facendo ricorso al contributo corrisposto dall'iscritta/-o.
Infine, il titolo III° prevede le sanzioni previste dall'art. 26 dello Statuto, in caso di violazione della Delibera e il Titolo IV° riguarda le disposizione finali.

Conclusioni. Quello che vorrei sottolineare alla fine del mio intervento, riguarda un punto fondamentale della delibera riguardante il Sistema Servizi, per la parte che si riferisce agli Uffici Vertenze:
"Le politiche tariffarie vanno coordinate regionalmente ed unitariamente nel territorio".
Nella diverse riunioni con i Responsabili degli UVL del Veneto, abbiamo fatto il punto della situazione, in particolare, proprio per quanto riguarda l'applicazione del contributo da richiedere all'iscritto.
Diciamo subito che in tutte le sette Camere del lavoro del Veneto, il contributo è determinato applicando una percentuale alla somma netta recuperata nella controversia di lavoro e che nella maggior parte dei casi ci troviamo di fronte a richieste che partono dal 5%, fino ad arrivare al 10%. Ci sono poi tutta una serie di casi di diversificazione legati a particolari situazioni, come, ad es. nelle procedure concorsuali, dove normalmente, riguardando vertenze collettive, si procede ad una riduzione del contributo da richiedere all'iscritta/-o, in accordo con le categorie di riferimento.
Alla fine permangono, ancora, alcune differenze, che, secondo me, si possono superare.
A questo punto non ci rimane che lavorare nei prossimi mesi, con i responsabili degli UVL e i responsabili di Organizzazione delle CdL in modo da trovare un accordo che porti ad un'applicazione comune in tutto il territorio regionale delle tariffe, entro il 2010, come stabilito nell'ordine del giorno, approvato dal Comitato Direttivo della CGIL Veneto del 10 giugno.



Vittorio Palma
Coordinatore Regionale
Degli Uffici Vertenze
CGIL Veneto

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