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Sezione: PATRONATO INCA
10 novembre 2009

Pensioni o quote di pensione liquidate con il sistema di calcolo contributivo

Rideterminazione dei coefficienti di trasformazione relativi all'età con effetto dal 1° gennaio 2010

Dal 1° gennaio 2010 entreranno in vigore i nuovi coefficienti di trasformazione utilizzati nel sistema di calcolo contributivo: per gli assicurati che hanno raggiunto il diritto a pensione occorrerà verificare l'opportunità di accedere al pensionamento con decorrenza 1° dicembre del corrente anno.
La legge 335/1995, all'art. 1, ex comma 11, prevedeva la rideterminazione decennale dei coefficienti di trasformazione relativi all'età di cui al comma 6 dello stesso articolo, utilizzati nel sistema di calcolo contributivo.
Al termine del decennio, cioè nel 2005, non si è proceduto alla prescritta revisione.
La legge 247/2007, all'articolo 1, commi da 12 a 16, ha previsto una specifica disciplina per la modifica dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione.
Fino al 31 dicembre 2009 continuano ad utilizzarsi i coefficienti di trasformazione indicati nella previgente tabella A della legge 335/1995.
Dal 1° gennaio 2010, in fase di prima rideterminazione, i predetti coefficienti verranno sostituiti con quelli contenuti nella tabella A della legge 247/2007.
Il valore dei coefficienti di trasformazione corrispondenti alle varie età anagrafiche viene ridotto, ad esempio:
- il coefficiente previsto per 57 anni di età passa dal 4,72% al 4,419% con una riduzione di 0,301%. Questo significa che la riduzione del trattamento pensionistico sarà pari al 6,377%;
- il coefficiente previsto per 65 anni di età passa dal 6,136% al 5,620% con una riduzione di 0,516%. Questo significa che la riduzione del trattamento pensionistico sarà pari all'8,409%.
E' da notare, inoltre, che la riduzione dell'importo della pensione aumenta con l'aumentare dell'età anagrafica.
Nella tabella allegata si evidenzia la riduzione dell'importo della pensione considerando un montante contributivo pari a ? 100.000.

I nuovi coefficienti, così come stabilito dalla legge 247/2007, entreranno in vigore "con effetto dal 1° gennaio 2010".
I nuovi coefficienti si applicheranno per la determinazione delle pensioni con decorrenza successiva all'anno 2009, comprese quelle con decorrenza 1° gennaio 2010, e sull'intero montante contributivo maturato.
Pertanto, per gli assicurati che hanno raggiunto il diritto a pensione occorrerà verificare l'opportunità di accedere al pensionamento con decorrenza 1° dicembre del corrente anno. In questo caso bisognerà presentare la relativa domanda e cessare l'eventuale rapporto di lavoro dipendente entro il mese di novembre 2009.

Occorre far presente, altresì, che i trattamenti con decorrenza da gennaio 2010 saranno determinati con i nuovi e penalizzanti coefficienti ma beneficieranno della rivalutazione del montante contributivo al 31.12.2008. Il montante contributivo, infatti, viene rivalutato su base composta alla fine di ciascun anno, con esclusione della contribuzione relativa all'ultimo anno, in base alla variazione del PIL dell'ultimo quinquennio (c.d. tasso di capitalizzazione).

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