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Sezione: NIDIL
14 gennaio 2013

Collaboratori a progetto: indennità una tantum, per il 2013 si cambia

A partire dal 1° gennaio 2013 cambiano i requisiti di accesso e le modalità di calcolo dell’indennità una tantum per i collaboratori a progetto così come previsto dalla legge n. 92/2012 (“riforma Fornero”). Con il mantenimento almeno fino al 2015 di questa indennità non solo viene meno l’intento del governo di garantire una tutela universalistica per tutti i lavoratori che perdono il lavoro, ma viene confermata una misura di sostegno al reddito che rispetto al passato rimane ancora eccessivamente restrittiva in termini di requisiti di accesso alla prestazione, ed esclude come prima tutta la vasta platea dei collaboratori che operano nelle pubbliche amministrazioni oltre alle varie figure lavorative iscritte alla Gestione separata Inps.

Vediamo in dettaglio i nuovi requisiti richiesti, l’importo dell’indennità e qualche esempio pratico.

 Requisiti: 

  • Avere operato in regime di monocommittenza nell'anno precedente;
  • Avere un reddito fiscalmente imponibile dell'anno precedente inferiore a 20.000€ (da rivalutare);
  • Avere un contributo mensile nell'anno di richiesta;
  • Avere almeno due mesi di disoccupazione (d.lgs 181/00 art. 1 comma 2 lettera c) nell'anno precedente quello della richiesta;
  • Avere almeno 4 mensilità (3 fino al 2015) di contribuzione nell'anno precedente quello della richiesta.

 Importo 

L'indennità è pari al 5% (7% fino al 2015) del minimale annuo moltiplicato per il numero inferiore tra le mensilità accreditate e quelle non coperte nell'anno precedente.

È pagata in un'unica soluzione nel caso l'importo sia inferiore a 1.000 euro, in più rate mensili se l'importo è superiore.

Esempi 

Un collaboratore che ha 5 mesi di contributi nell'anno precedente avrà diritto al 7% del minimale (es. nel 2012 14.930,00 €) = 1045,10 € per i mesi coperti, in quanto sono inferiori rispetto ai mesi scoperti da contribuzione, quindi = 1045,10 € X 5 = 5225,50 €.

Un collaboratore che ha 8 mesi di contributi nell'anno precedente avrà diritto al 7% del minimale (es. nel 2012 14.930,00 €) = 1045,10 € per i mesi scoperti, in quanto sono inferiori rispetto ai mesi coperti da contribuzione, quindi = 1045,10 X 4 = 4180,40 €.


Per i rapporti terminati nel 2012 si applicano i vecchi requisiti
 

Tutti i collaboratori a progetto il cui rapporto di lavoro sia terminato entro il 31 dicembre 2012 hanno diritto all’indennità secondo i requisiti e la misura del trattamento in base alla normativa previgente e quindi per questi lavoratori in particolare il requisito dei due mesi senza contratto di lavoro si realizza alla scadenza del contratto con presentazione della domanda nei trenta giorni successivi. Ricordiamo che i requisiti previsti per il 2012 erano:

 

  • avere svolto la propria attività esclusivamente per un unico committente (la monocommittenza si riferisce all’ultimo rapporto di lavoro per il quale si è verificato l’evento di fine lavoro);
  • avere guadagnato nell’anno precedente fra i 5.000 e i 20.000 euro;
  • avere almeno 3 mesi di versamenti contributivi nella Gestione separata Inps nell’anno precedente e almeno 1 mese nell’anno in corso;
  • non avere un contratto di lavoro da almeno due mesi;

 

Esempio 

Chi ha cessato il proprio contratto il 31 dicembre 2012 deve risultare disoccupato nei mesi di gennaio e febbraio 2013 e può fare domanda (con modulo Inps relativo all'anno 2012) a partire dal 1° marzo 2013 se è in possesso anche degli ulteriori requisiti previsti dalla precedente disciplina.

 Vi invitiamo a rivolgervi a NIdiL CGIL e il patronato Inca CGIL per ricevere tutta l'assistenza necessaria.

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