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Sezione: UFFICIO VERTENZE
03 ottobre 2008

LA MANOVRA D'ESTATE DEL GOVERNO BERLUSCONI

IL LAVORO

La manovra d'estate, introdotta dal decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge n.133/2008, si ispira, per la parte relativa al lavoro, ancora alla "riforma Biagi", con lo scopo di rendere sempre più flessibile la gestione del rapporto di lavoro.

Vediamo, in sintesi, gli interventi del legislatore.

ORARIO DI LAVORO (D.Lgs. 66/2003).
Sono state peggiorate alcune parti della normativa riguardante l'orario di lavoro perché:
- è stato modificato la definizione di lavoratore notturno;
- vengono esclusi dal campo di applicazione della legge gli addetti ai servizi di vigilanza privata;
- viene abolito l'obbligo di informare l'organo ispettivo in caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanali, attraverso l'utilizzo di prestazioni di lavoro straordinario;
- viene meno il diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, nel caso di attività caratterizzate da regimi di reperibilità;
- si autorizza lo svolgimento di prestazioni nell'ambito di turni di lavoro di sette giorni consecutivi, con godimento alla seconda settimana di due giorni di riposo;
- in materia di riposi giornalieri, pause, modalità di organizzazione e durata del lavoro notturno è stata superata la precedente previsione che vincolava la contrattazione di 2° livello al rispetto dei limiti stabiliti nei CCNL;
- infine, è stato ridotto in modo drastico, in alcune parti, il regime sanzionatorio in materia di violazione della normativa sull'orario di lavoro.

CONTRATTO A TERMINE (D.Lgs. 368/2001).
La nuova legge cambia in modo significativo la precedente disciplina del contratto a tempo determinato, intervenendo anche sulle modifiche che erano state concordate dalle parti sociali con il Protocollo del 23 luglio 2007. Così, pur in presenza dell'affermazione che il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato, si è:
- ampliata la possibilità di ricorrere ai contratti di lavoro a termine, rispetto alla precedente formulazione, non solo nelle situazioni caratterizzare dall'elemento dell'eccezionalità, ma anche se riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro;
- derogato al limite dei 36 mesi nella durata complessiva del contratto a termine, tra proroghe e rinnovi, perché le nuove disposizioni riconoscono alla contrattazione nazionale o a quella territoriale e aziendale la possibilità di superare tale limite;
- ridotto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato a favore dei lavoratori a termine, attraverso il ricorso alla contrattazione collettiva di qualsiasi livello;
- varata una sanatoria rispetto al contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge, riguardo alla legittimità delle causali apposte al contratto. È previsto, in caso di giudizio favorevole al lavoratore, solamente l'obbligo per l'impresa di corrispondere una penalità compresa tra 2,5 e 6 mensilità. Si tratta di una norma palesemente incostituzionale, in quanto viola il principio della parità di trattamento.

APPRENDISTATO (D.Lgs. 276/2003).
Il Governo, con alcune modifiche alla "Riforma Biagi", tenta di far ripartire l'apprendistato, che finora era stato utilizzato dalle aziende solo marginalmente. Le modifiche principali riguardano:
- nel caso dell'apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale, la manovra d'estate prevede che l'obbligo di istruzione, elevato a 16 anni, si assolve anche nei percorsi di formazione, rinviando alle Regioni e alle Province autonome il compito di definire i profili formativi. Si vorrebbe, così, che le qualifiche professionali, conseguite al termine dello speciale rapporto di lavoro, siano riconosciute come crediti formativi per il proseguimento degli studi;
- per l'apprendistato professionalizzante le modifiche riguardano la regolamentazione dei profili normativi e la durata del contratto, che non è più soggetta al limite minimo di due anni;
- infine, per la terza tipologia di apprendistato, quello rivolto all'alta formazione, la manovra ne modifica tre aspetti: estensione del campo di applicazione, possibilità di attivazione del contratto in assenza della disciplina regionale, rinvio ai principi stabiliti per l'apprendistato professionalizzante per la regolamentazione del rapporto.

LAVORO A CHIAMATA.
Viene ripristinato il lavoro a chiamata, massimo esempio di lavoro flessibile e conseguentemente precario, che era stato fortemente ridimensionato dall'"esecutivo Prodi".

LAVORO ACCESSORIO.
Il legislatore ha inteso rilanciare il lavoro accessorio, che è l'attività di natura occasionale (es. lavori domestici, attività agricole di natura stagionale, giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, ecc.), rivedendo la disciplina precedente. Con la nuova legge si è ampliato al massimo il numero dei soggetti interessati al lavoro occasionale, mentre si è mantenuto il metodo di pagamento attraverso i "voucher", acquistabili presso le rivendite autorizzate.

DIMISSIONI.
È stata abrogato l'obbligo introdotto dalla legge 188/07 di dimissioni con la procedura telematica o con l'assistenza di soggetti abilitati. Viene meno così la possibilità di limitare il fenomeno delle c.d. "dimissioni in bianco", anche se i datori di lavoro sono tenuti a consegnare al lavoratore, all'atto di assunzione, copia del contratto individuale di lavoro.

LIBRO UNICO DEL LAVORO.
Sono stati abrogati il libro matricola e l'obbligo di iscrizione preventiva dei lavoratori occupati. In questo modo, il personale ispettivo deve fondare l'accertamento della sussistenza di un impiego lavorativo in nero esclusivamente dalla mancata effettuazione della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro. In altre parole, sarà più difficile l'azione di contrasto al lavoro irregolare.

PROCESSO DEL LAVORO.
L'intervento del governo ha fissato l'obbligo per il giudice, nell'ambito del processo del lavoro, di dare lettura delle ragioni della decisione, fissando, per i casi più complessi, un termine per il deposito della sentenza. Decisioni ben più incisive sarebbero state necessarie, considerata la situazione di crisi del processo del lavoro.

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